Permessi lavorativi - Fratres Massa

Fratres Massa

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LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219  
Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. (GU Serie Generale n.251 del 27-10-2005)
note: Entrata in vigore della legge: 11-11-2005

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                            Promulga la seguente legge:
( …omissis… )

Art. 8.
(Astensione dal lavoro)
1.  I  donatori  di  sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276, hanno diritto ad astenersi  dal  lavoro  per  l'intera  giornata  in cui effettuano la donazione,  conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.  I  relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. A tal fine
e'  autorizzata,  a  titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato,  la  spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  della  salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalita' di erogazione del contributo.

3.  Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle   prestazioni  effettuate  sono  rilasciati  al  donatore  dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.


MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 novembre 2015
Modalita' di erogazione del contributo in caso di inidoneita' alla donazione. (16A01766) (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
( …omissis… )
Decreta:
Art. 1
1. I casi di inidoneita' alla donazione per le quali  e'  garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente  al tempo necessario  all'accertamento  dell'idoneita'  e  alle  relative
procedure, sono i seguenti:
  a) sospensione o esclusione del  donatore  per  motivi  sanitari,secondo i  criteri  di  esclusione  o  sospensione  dalla  donazione,previsti dalla normativa vigente;
  b) mancata decorrenza dei tempi di  sospensione,  previsti  dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
  c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo  per  specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla  programmazione  dei bisogni trasfusionali.
2. La  non  idoneita'  del  donatore  e'  certificata  dal  medico,responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa  o  dell'Unita'  di  raccolta,
gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
3. Il donatore lavoratore  dipendente,  unitamente  all'istanza  da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega  la  certificazione  di inidoneita'  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della  garanzia  della retribuzione.
4. Il datore di lavoro procedera' al conguaglio, o negli  specifici casi previsti  dalla  norma  alla  richiesta  di  pagamento  diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori  dipendenti
non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8,  della  legge  219  del 2005,  secondo  le  specifiche  modalita'   stabilite   dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2

Contribuzione figurativa
1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, e' riconosciuta la  contribuzione  figurativa  limitatamente  al   tempo   necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure.
2. La contribuzione figurativa in parola e' valorizzata  ai  sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed e' posta a carico della gestione previdenziale in cui e' accreditata.
3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i dati necessari a  determinare  la  collocazione  e  il  valore  della contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della  legge
4 novembre 2010, n. 183.
4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3  del  presente articolo anche  per  l'accredito  e  la  valorizzazione  dei  periodi antecedenti  all'emanazione  del  presente  decreto  ove   l'istituto previdenziale necessiti di integrazioni informative.


Art. 3
1.  Il  contributo  finanziario  previsto  dall'art.  8,  comma  2,stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di  sangue  ed  emocomponenti lavoratori dipendenti  dichiarati  inidonei  alla  donazione",  dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute,  e'  annualmente erogato all'INPS per l'attuazione  del  disposto  normativo  e  delle
attivita' ad essa connesse.
2. L'INPS fornira' al Ministero  della  salute,  l'anno  successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi  1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 18 novembre 2015
                                          Il Ministro dell'economia
                                          e delle finanze      
                                                   Padoan           
Il Ministro della salute
      Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, n. 519




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