LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. (GU Serie Generale n.251 del 27-10-2005)
note: Entrata in vigore della legge: 11-11-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
( …omissis… )
Art. 8.
(Astensione dal lavoro)
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. A tal fine
e' autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalita' di erogazione del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 novembre 2015
Modalita' di erogazione del contributo in caso di inidoneita' alla donazione. (16A01766) (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
( …omissis… )
Decreta:
Art. 1
1. I casi di inidoneita' alla donazione per le quali e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative
procedure, sono i seguenti:
a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari,secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione,previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
2. La non idoneita' del donatore e' certificata dal medico,responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unita' di raccolta,
gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
3. Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneita' di cui al comma 2, ai fini della garanzia della retribuzione.
4. Il datore di lavoro procedera' al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti
non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 2
Contribuzione figurativa
1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, e' riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure.
2. La contribuzione figurativa in parola e' valorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed e' posta a carico della gestione previdenziale in cui e' accreditata.
3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo anche per l'accredito e la valorizzazione dei periodi antecedenti all'emanazione del presente decreto ove l'istituto previdenziale necessiti di integrazioni informative.
Art. 3
1. Il contributo finanziario previsto dall'art. 8, comma 2,stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione", dello stato di previsione del Ministero della salute, e' annualmente erogato all'INPS per l'attuazione del disposto normativo e delle
attivita' ad essa connesse.
2. L'INPS fornira' al Ministero della salute, l'anno successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2015
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro della salute
Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 519